Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia nel 2026

A cura dell’ing. Gennaro Collocola

Dal 3 giugno 2026 è in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi, il D.M. 28 ottobre 2025, che aggiorna la disciplina nazionale sulla prestazione energetica degli edifici introdotta nel 2015.

La novità non riguarda soltanto alcuni valori numerici da rispettare. Il nuovo quadro rende più esplicito il rapporto tra involucro, ponti termici, impianti, comfort termo-igrometrico, qualità dell’aria, automazione, sicurezza e mobilità elettrica. Per chi costruisce o ristruttura diventa quindi ancora più importante classificare correttamente l’intervento prima di scegliere materiali e impianti.

Qual è il nuovo riferimento normativo?

Il D.M. 28 ottobre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed è entrato in vigore dopo 180 giorni, il 3 giugno 2026.

Il provvedimento modifica alcuni articoli del D.M. 26 giugno 2015 e, soprattutto, sostituisce integralmente i suoi Allegati 1 e 2:

  • l’Allegato 1 contiene criteri generali, prescrizioni e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • l’Allegato 2 aggiorna le norme tecniche di riferimento da utilizzare nei calcoli.

La struttura di base del sistema rimane riconoscibile: continuano a essere distinte nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche. Cambiano, però, diversi criteri applicativi e aumenta il livello di integrazione richiesto alla progettazione.

A quali interventi si applica?

Le verifiche dipendono dalla natura e dall’estensione delle opere. In sintesi, la disciplina interessa:

  • edifici di nuova costruzione;
  • demolizioni e ricostruzioni;
  • ampliamenti e sopraelevazioni;
  • recupero di volumi precedentemente non climatizzati;
  • ristrutturazioni importanti di primo o secondo livello;
  • riqualificazioni energetiche dell’involucro o degli impianti.

Non tutti i lavori comportano quindi le stesse verifiche. Un cappotto su una parte limitata dell’edificio, una ristrutturazione che coinvolge oltre il 25% dell’involucro e un intervento che interessa più del 50% dell’involucro insieme all’impianto termico appartengono a categorie differenti.

Anche per gli ampliamenti è necessario esaminare con attenzione il caso concreto. Il decreto distingue, tra l’altro, la nuova porzione con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³. Precisa inoltre come valutare il volume in presenza di impianto centralizzato o autonomo e come tenere separate le verifiche della parte ampliata da quelle dell’edificio esistente eventualmente ristrutturato.

Le principali differenze rispetto al decreto del 2015

1. Ponti termici: verifiche più esplicite

I ponti termici sono le zone dell’involucro in cui discontinuità geometriche, costruttive o dei materiali determinano maggiori dispersioni e temperature superficiali più basse. Sono tipici, per esempio, i raccordi tra pareti e solai, pilastri inseriti nelle murature, balconi, davanzali e contorni dei serramenti.

Il decreto del 2015 già considerava il rischio di muffa in corrispondenza dei ponti termici. Il nuovo testo, però, introduce una definizione normativa più precisa, richiamando la UNI EN ISO 10211, e rende più esplicita la modalità delle verifiche. Le valutazioni termo-igrometriche devono interessare sia la sezione corrente sia il ponte termico; nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello deve inoltre essere rispettata la trasmittanza limite comprensiva dell’effetto dei ponti termici.

Questo passaggio è rilevante perché non è sufficiente scegliere un isolante con una buona conducibilità: occorre progettare correttamente anche nodi, spessori, continuità dell’isolamento e posa in opera.

2. Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria interna

Il contenimento dei consumi non è l’unico obiettivo. Il nuovo Allegato 1 richiede espressamente che edifici e impianti non di processo siano progettati assicurando anche il benessere termo-igrometrico e la qualità dell’aria interna.

Restano centrali le verifiche relative al rischio di formazione di muffe e alle condensazioni interstiziali. Il messaggio progettuale è chiaro: un edificio efficiente deve limitare le dispersioni senza creare superfici fredde, umidità persistente o ambienti scarsamente ventilati.

In funzione dell’intervento e dell’uso dell’edificio può quindi essere necessario valutare non soltanto l’isolamento, ma anche schermature solari, ventilazione naturale o meccanica, controllo dell’umidità e sistemi di regolazione.

3. Verifiche dell’involucro più coordinate

Pareti, coperture, pavimenti e serramenti devono rispettare i limiti pertinenti alla zona climatica e alla tipologia di intervento. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello resta centrale il confronto con l’edificio di riferimento, insieme alle verifiche sul coefficiente medio globale di scambio termico H’T, sull’area solare equivalente estiva e sugli indici di prestazione energetica.

Per gli interventi sulle finestre il decreto coordina la verifica della trasmittanza con quella del fattore di trasmissione solare totale delle chiusure orientate da Est a Ovest passando per Sud. La presenza di chiusure oscuranti e la relativa documentazione assumono un ruolo concreto nella dimostrazione del requisito.

4. Impianti, regolazione e automazione

La regolazione della temperatura per singolo ambiente, la contabilizzazione dei consumi e i sistemi di misura intelligente erano già presenti nel quadro del 2015. Il nuovo decreto aggiorna i riferimenti tecnici e rafforza il coordinamento con i regolamenti europei Ecodesign.

Per gli edifici non residenziali viene confermato l’obbligo di sistemi di automazione e regolazione degli edifici, i cosiddetti BACS, con classe di efficienza B o superiore, ora riferita alla UNI EN ISO 52120-1. Per determinati impianti termici non residenziali di potenza nominale superiore a 290 kW il decreto disciplina inoltre l’installazione dei BACS tenendo conto della fattibilità tecnica e del tempo di ritorno dell’investimento.

5. Sicurezza antincendio e strutturale

La progettazione energetica viene coordinata più chiaramente con la sicurezza. Il testo richiama le disposizioni di prevenzione incendi e le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, aspetto importante quando cappotti, impianti, pannelli o altri componenti modificano caratteristiche e carichi dell’edificio.

L’efficienza energetica non può quindi essere trattata come un livello progettuale separato: le soluzioni devono essere compatibili con il comportamento strutturale, la sicurezza antincendio e le altre discipline applicabili.

6. Un capitolo dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici

Una delle differenze più evidenti rispetto all’Allegato del 2015 è il nuovo Capitolo 6, dedicato alle infrastrutture e ai punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto.

Gli obblighi cambiano in funzione della destinazione residenziale o non residenziale, del numero di posti auto, del tipo di parcheggio e della natura dell’intervento. Per le ristrutturazioni importanti rileva anche il fatto che i lavori interessino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio o del parcheggio.

Per questo motivo la predisposizione delle canalizzazioni e la potenza disponibile devono essere valutate già nella fase progettuale, evitando costose modifiche successive.

7. Norme tecniche e fattori di conversione aggiornati

Il nuovo Allegato 2 aggiorna il quadro delle UNI/TS 11300 e delle norme di supporto per involucro, ponti termici, serramenti, schermature, automazione e calcolo energetico. Sono aggiornati anche alcuni fattori di conversione in energia primaria, compreso quello dell’energia elettrica prelevata dalla rete.

Di conseguenza, un calcolo eseguito secondo il precedente quadro normativo non può essere semplicemente riutilizzato per un intervento soggetto alle regole entrate in vigore nel 2026.

Cosa cambia concretamente per proprietari e imprese?

Prima di ordinare infissi, scegliere il materiale del cappotto o definire la potenza dell’impianto occorre stabilire:

  • quale categoria normativa descrive correttamente l’intervento;
  • quale superficie disperdente e quale volume devono essere assunti nei calcoli;
  • quali verifiche riguardano l’intero edificio e quali soltanto i componenti interessati;
  • come correggere i ponti termici e prevenire muffe e condense;
  • se sono necessari sistemi di regolazione, contabilizzazione, automazione o predisposizioni per la ricarica elettrica;
  • come coordinare requisiti energetici, sicurezza antincendio, strutture e vincoli edilizi.

Una scelta apparentemente conveniente, se effettuata senza una verifica preliminare, può risultare insufficiente, incompatibile con il resto dell’edificio o più costosa da correggere in cantiere.

La consulenza tecnica prima dei lavori

Il vero risparmio non deriva soltanto dal materiale con la trasmittanza più bassa o dall’impianto con il rendimento dichiarato più alto. Deriva dalla capacità di scegliere una soluzione coerente con l’edificio, l’uso degli ambienti, la zona climatica, gli obblighi di legge e il budget disponibile.

Devi costruire, ampliare o riqualificare un immobile?
Per individuare le verifiche applicabili e valutare la soluzione più adatta puoi contattare l’ing. Gennaro Collocola tramite la pagina Contattaci, scrivere a info@studiocollocola.it o telefonare al 328 570 5698.

Riferimenti normativi

Contenuto informativo aggiornato al 6 agosto 2026. L’applicazione delle disposizioni richiede la verifica del singolo intervento e dell’eventuale normativa regionale o locale più restrittiva.

Ing. Gennaro Collocola

Ingegnere edile, progettista e consulente tecnico. Si occupa di progettazione, strutture, direzione lavori, sicurezza, efficienza energetica, pratiche edilizie e rilievi digitali.

Vuoi verificare come si applica al tuo intervento?

Ogni pratica richiede l’analisi dell’edificio, del titolo edilizio e delle norme applicabili.

Studio di Ingegneria Collocola Pizzolla

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