Aggiornamento: 10 settembre 2026
Ristrutturare un’abitazione richiede di coordinare progetto, costi e fiscalità. Un intervento può essere tecnicamente realizzabile ma non agevolabile; una spesa ammessa alla detrazione può non produrre tutto il risparmio previsto se chi la sostiene non dispone di sufficiente imposta da detrarre.
Per programmare correttamente i lavori nel 2026 e nel 2027 occorre rispondere a quattro domande: quali opere saranno eseguite, chi sosterrà le spese, come sarà utilizzato l’immobile e quando verranno effettuati i pagamenti. Da queste risposte dipendono aliquote, limiti e documentazione.
La guida riguarda principalmente gli interventi sulle abitazioni esistenti sostenuti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Ecobonus e Sismabonus hanno anche ambiti soggettivi e immobiliari differenti, che richiedono una valutazione specifica.
Le aliquote: cosa cambia tra 2026 e 2027
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 22, ha mantenuto per il 2026 le aliquote del 2025, modificando il calendario precedentemente stabilito. Per il Bonus ristrutturazioni il quadro risultante è il seguente.
| Spese sostenute | Proprietario o titolare di diritto reale: interventi sull’abitazione principale | Altri casi ammessi | Limite di spesa del Bonus ristrutturazioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 50% | 36% | 96.000 euro per unità immobiliare |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 euro per unità immobiliare |
Il limite è riferito alla spesa agevolabile, non al rimborso. Su 96.000 euro interamente ammessi, la detrazione teorica è di 48.000 euro al 50%, 34.560 euro al 36% o 28.800 euro al 30%. Nel Bonus ristrutturazioni ordinario il recupero avviene in dieci quote annuali, subordinatamente alla capienza fiscale.
Il 2027 va letto come previsione normativa, non come promessa di proroghe future. L’avvio del cantiere nel 2026 non assicura il 50% sui pagamenti effettuati nel 2027. Legge di bilancio 2026, art. 1, comma 22; legge di bilancio 2025, art. 1, comma 55.
Abitazione principale: perché non basta parlare di “prima casa”
L’aliquota maggiore non spetta indistintamente a chiunque lavori in una casa nella quale abita. La norma richiede che la spesa sia sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, per interventi sull’unità adibita ad abitazione principale.
Le agevolazioni “prima casa” applicate all’acquisto e la nozione di abitazione principale ai fini dei bonus sono istituti differenti. Avere acquistato con imposte ridotte non risolve automaticamente la verifica sull’uso effettivo dell’abitazione.
Il Bonus ristrutturazioni può spettare, ricorrendone le condizioni, anche a locatari, comodatari e familiari conviventi che sostengono la spesa. Tuttavia, la sola locazione, il comodato o la convivenza non costituiscono il diritto reale richiesto per la maggiorazione: l’accesso al bonus e l’accesso all’aliquota maggiore sono due verifiche separate.
Quando la casa è inagibile durante i lavori, sarà destinata a dimora abituale al loro termine oppure è utilizzata da un familiare, occorre documentare il caso e applicare i chiarimenti fiscali pertinenti. La stessa attenzione serve per pertinenze, usufrutto, nuda proprietà e quote condominiali. Non è sufficiente una dicitura generica in fattura.
Prima dei pagamenti è quindi opportuno individuare il beneficiario, il suo titolo sull’immobile e la destinazione dell’abitazione. Ripartire le spese fra coniugi o comproprietari richiede che ciascuno possieda i requisiti e che il costo effettivamente sostenuto sia documentabile. Condizione soggettiva e destinazione dell’immobile: art. 1, comma 55, legge n. 207/2024.
Quali lavori possono beneficiare del Bonus ristrutturazioni
La disciplina di base è l’articolo 16-bis del DPR 917/1986. Per le singole abitazioni, il recupero edilizio comprende manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sulle parti comuni degli edifici residenziali può essere agevolata anche la manutenzione ordinaria.
Esistono inoltre categorie di opere specificamente ammesse dalla norma, fra cui interventi per sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche, risparmio energetico e fonti rinnovabili, prevenzione degli atti illeciti, bonifica dell’amianto e prevenzione degli infortuni domestici. L’assenza di una ristrutturazione generale non esclude, da sola, queste fattispecie.
Il nome commerciale del lavoro non basta: “rifacimento bagno” può descrivere sia un intervento impiantistico sostanziale sia la sola sostituzione di finiture. La qualificazione deve corrispondere alle opere effettive.
| Lavorazione | Inquadramento da verificare |
|---|---|
| Rifacimento del bagno con rinnovo dell’impianto idrico-sanitario | Può rientrare nella manutenzione straordinaria; le finiture necessarie al completamento possono seguire l’intervento principale |
| Sostituzione isolata di sanitari, piastrelle o tinteggiatura interna | Di regola manutenzione ordinaria non agevolata sulla singola abitazione, salvo inserimento necessario in un intervento ammesso o diversa fattispecie specifica |
| Modifica delle tramezzature e della distribuzione interna | Generalmente valutabile nel recupero agevolato; occorre distinguere opere strutturali e non strutturali |
| Rifacimento o messa a norma dell’impianto elettrico | Potenzialmente agevolabile, con documentazione e dichiarazioni impiantistiche richieste |
| Riparazioni delle parti comuni condominiali | Può essere ammessa anche la manutenzione ordinaria, purché si tratti realmente di parti comuni |
| Porta blindata, inferriate e sistemi contro le intrusioni | Possibile accesso per prevenzione di atti illeciti; i canoni dei servizi di vigilanza non sono lavori edilizi agevolati |
| Interventi su copertura, balconi e facciate | Contano proprietà della parte interessata, natura delle opere ed eventuali requisiti energetici |
| Ascensore, piattaforma elevatrice o rampa | Occorre verificare disciplina applicabile, caratteristiche tecniche, accessibilità e autorizzazioni |
Le opere di finitura non diventano agevolabili soltanto perché eseguite nello stesso periodo di un altro lavoro. Deve essere dimostrabile il collegamento con l’intervento ammesso. Allo stesso modo, presentare una CILA non trasforma automaticamente ogni acquisto in una spesa detraibile.
Regolarità edilizia e progetto: cosa controllare prima del cantiere
Il sopralluogo e l’esame dei documenti devono precedere il preventivo fiscale definitivo. È necessario verificare lo stato legittimo, le pratiche pregresse, la destinazione d’uso e la corrispondenza fra stato dei luoghi e documentazione. La sola planimetria catastale non dimostra la regolarità urbanistica.
Il tecnico individua il regime corretto: edilizia libera, CILA, SCIA o permesso di costruire, secondo l’intervento e la disciplina applicabile. Vanno inoltre considerati vincoli paesaggistici, autorizzazioni, adempimenti sismici, requisiti energetici e sicurezza del cantiere. A Bernalda, Metaponto e negli altri territori serviti dallo studio la verifica deve includere gli strumenti urbanistici e i vincoli riferiti al singolo immobile, senza presumere che una regola valga per tutte le zone.
L’edilizia libera non significa assenza di obblighi tecnici o esclusione dal bonus. Quando non è richiesto un titolo, occorre comunque conservare la documentazione fiscale prevista, compresa l’attestazione della data di inizio e della natura agevolabile dei lavori nelle forme applicabili. ENEA conferma che il Bonus Casa può riguardare anche interventi senza un adempimento amministrativo comunale. FAQ ENEA, quesito 5.B.
Per demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso è indispensabile un’analisi dedicata. La qualificazione edilizia dell’intervento e l’ammissibilità fiscale delle singole spese non coincidono sempre. Non si deve considerare automaticamente agevolato l’intero costo di una nuova superficie; quando necessario, le quote escluse vanno separate nella contabilità.
Quali spese aggiuntive possono rientrare
Oltre a impresa e materiali, possono concorrere al costo agevolabile le prestazioni professionali direttamente collegate: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, verifiche, perizie e altre attività tecniche necessarie. Possono rientrare anche IVA effettivamente rimasta a carico, diritti e oneri ammessi e costi accessori strettamente connessi alle opere.
Non tutte le uscite del proprietario sono però detraibili: trasloco, sistemazione temporanea, interessi di finanziamento e consulenze estranee alle opere non vanno sommati automaticamente al costo dei lavori. Le sanzioni per irregolarità non devono essere assimilate ai normali oneri amministrativi.
Chi esegue personalmente le opere può valutare la detrazione dei materiali acquistati, ricorrendone le condizioni; non può attribuire un valore fiscale alla propria manodopera. Anche in questo caso restano gli obblighi tecnici e di sicurezza applicabili.
Il limite di 96.000 euro e i lavori distribuiti su più anni
Il massimale va ricostruito per immobile e intervento, considerando comproprietari, spese precedenti e pertinenze. Non è un plafond di 96.000 euro per ciascun familiare o per ciascuna impresa.
Se i lavori proseguono da un anno all’altro, il cambio di calendario non rinnova automaticamente il limite. Per esempio, se sul medesimo intervento sono già stati sostenuti 70.000 euro agevolabili nel 2026, nel 2027 il residuo è di 26.000 euro, non di altri 96.000. Un intervento successivo realmente autonomo richiede una verifica distinta: la sola apertura di una nuova pratica non dimostra l’autonomia fiscale.
Anche appartamento e relative pertinenze, per i lavori privati, non generano automaticamente massimali indipendenti. Le spese sulle parti comuni seguono una verifica separata rispetto a quelle sulla singola unità. Frazionamenti e accorpamenti richiedono di ricostruire la situazione iniziale rilevante, evitando di moltiplicare i limiti sulla base delle sole unità ottenute alla fine.
Pagamenti: quale anno conta e come fare il bonifico
Per le persone fisiche, di regola conta l’anno in cui la spesa viene pagata. La data del preventivo, della fattura o di presentazione della pratica non sostituisce il pagamento. Gli acconti devono riferirsi a prestazioni effettive e risultare documentati.
Per le spese dei lavori soggette a questa modalità occorre utilizzare il bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni, comunemente chiamato “bonifico parlante”. Devono risultare causale e riferimento agevolativo, codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o partita IVA del destinatario del pagamento. La banca applica il trattamento previsto per questa tipologia di bonifico.
Il beneficiario deve poter collegare fatture, pagamenti, immobile e quota sostenuta. Un conto cointestato non determina da solo la ripartizione della detrazione. In presenza di più aventi diritto è opportuno impostare correttamente i documenti fin dall’inizio.
Non tutti gli oneri amministrativi possono essere versati con bonifico parlante: per diritti, bolli e altre spese soggette a modalità obbligatorie proprie, si conservano le relative ricevute. Se è stato utilizzato un pagamento errato, il rimedio va valutato prima della dichiarazione; non è prudente presumere che ogni errore sia automaticamente sanabile.
Per gli interventi condominiali rileva, in via generale, il bonifico dell’amministratore all’impresa, insieme alle condizioni relative al versamento della quota del condomino. Il trasferimento di denaro dal condomino al condominio non determina da solo l’anno agevolato.
Quanto si recupera davvero: tre esempi
Gli esempi assumono spese interamente ammesse, requisiti rispettati, assenza di altri limiti e imposta sufficiente in ciascun anno.
| Caso | Detrazione teorica | Quota annuale in dieci anni |
|---|---|---|
| Proprietario, abitazione principale, 60.000 euro pagati nel 2026 | 30.000 euro, aliquota 50% | 3.000 euro |
| Stessa situazione, 60.000 euro pagati nel 2027 | 21.600 euro, aliquota 36% | 2.160 euro |
| Immobile diverso dall’abitazione principale, 60.000 euro pagati nel 2027 | 18.000 euro, aliquota 30% | 1.800 euro |
Se il proprietario paga 40.000 euro nel 2026 e 20.000 euro nel 2027 per l’abitazione principale, la detrazione teorica complessiva è 27.200 euro: 20.000 sul primo pagamento e 7.200 sul secondo. Le due serie di rate decorrono da periodi d’imposta diversi: per la spesa del 2026, la prima quota si indica nella dichiarazione presentata nel 2027; per quella del 2027, nella dichiarazione del 2028.
La convenienza di anticipare un pagamento deve essere confrontata con disponibilità finanziaria, contratto, avanzamento delle opere e affidabilità dell’impresa. Il risparmio nominale su dieci anni non equivale a denaro ricevuto subito.
Capienza IRPEF e contribuenti in regime forfettario
La detrazione riduce l’imposta lorda secondo le regole fiscali; non è un contributo erogato a tutti. Nel regime ordinario del Bonus ristrutturazioni, la quota annuale che non trova capienza non viene normalmente rimborsata né trasferita agli anni successivi.
Con una rata teorica di 3.000 euro e una capienza utilizzabile di 1.800 euro, il recupero effettivo dell’anno è di 1.800 euro: la differenza di 1.200 euro non diventa automaticamente un credito futuro. La capienza va stimata considerando anche le altre detrazioni e le possibili variazioni di reddito.
Un contribuente con soli redditi soggetti a imposta sostitutiva, come può accadere nel regime forfettario, non utilizza il bonus per abbattere quell’imposta. Se dispone anche di altri redditi assoggettati a IRPEF, il beneficio può essere fruibile nei limiti della relativa capienza. Analoghe cautele servono per chi percepisce soltanto redditi assoggettati a cedolare secca.
L’intestazione delle spese va pianificata prima, fra soggetti effettivamente aventi diritto. Non è possibile trasferire liberamente le rate a un familiare solo perché in seguito emerge un’incapienza.
Redditi oltre 75.000 euro: il limite complessivo alle spese detraibili
L’articolo 16-ter del TUIR introduce un ulteriore limite per i redditi complessivi superiori a 75.000 euro. Il tetto di spese rilevanti si ottiene moltiplicando un importo base per un coefficiente familiare.
| Reddito complessivo rilevante | Importo base |
|---|---|
| Oltre 75.000 e fino a 100.000 euro | 14.000 euro |
| Oltre 100.000 euro | 8.000 euro |
I coefficienti sono 0,50 senza figli fiscalmente a carico; 0,70 con un figlio; 0,85 con due figli; 1 con più di due figli o almeno un figlio con disabilità nelle condizioni previste. Per le spese edilizie rateizzate conta la quota annuale di spesa, prima dell’applicazione della percentuale, non soltanto la detrazione annuale. Sono previste esclusioni, fra cui le rate riferite a spese sostenute entro il 2024.
Esempio: con reddito rilevante di 110.000 euro e nessun figlio a carico, il tetto è 4.000 euro. Una spesa di 60.000 euro ripartita in dieci anni produce una quota di spesa di 6.000 euro: anche con molta IRPEF, il tetto può ridurre il beneficio. Occorre considerare insieme gli altri oneri soggetti al limite. Legge n. 207/2024, art. 1, comma 10.
Ecobonus: involucro, serramenti e impianti
L’Ecobonus riguarda interventi di riqualificazione energetica con requisiti propri. Anche qui il quadro 2026 prevede il 50% nei casi maggiorati e il 36% negli altri casi; per il 2027 rispettivamente il 36% e il 30%. Non vanno applicate automaticamente le vecchie aliquote del 65%, 70% o 75% a nuove spese.
Coibentazioni, sostituzione di serramenti, schermature solari, solare termico e pompe di calore devono essere valutati in base a edificio esistente, impianto preesistente quando richiesto, prestazioni, destinazione degli ambienti, congruità dei costi e documenti. Il solo acquisto di un prodotto “ad alta efficienza” non garantisce il beneficio.
I massimali dipendono dalla tipologia: il limite di 96.000 euro del Bonus ristrutturazioni non è un tetto unico da trasferire all’Ecobonus. Inoltre, un limite di detrazione e un limite di spesa non sono equivalenti.
La medesima spesa non può essere portata contemporaneamente in Bonus Casa ed Ecobonus. Per opere differenti nello stesso cantiere è necessario separare costi e documentazione, evitando duplicazioni. Tabella ENEA Ecobonus 2026–2027.
Caldaie fossili, pompe di calore e fotovoltaico
Sono escluse dal Bonus Casa e dall’Ecobonus le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’installazione di una caldaia a gas a condensazione non va quindi proposta come automaticamente detraibile perché inserita in una ristrutturazione più ampia. Legge n. 207/2024, art. 1, comma 55.
Pompe di calore e sistemi ibridi richiedono il controllo della specifica configurazione. La presenza contemporanea di una caldaia e di una pompa di calore non basta a qualificare qualunque impianto come sistema ibrido agevolabile.
Il fotovoltaico al servizio dell’abitazione esistente e l’accumulo collegato possono essere valutati nel Bonus Casa, nel rispetto dei requisiti; non sono per questo interventi Ecobonus. L’incentivabilità va coordinata anche con gli obblighi di installazione delle fonti rinnovabili. L’avviso ENEA del 25 giugno 2026 richiama espressamente l’aggiornamento dei portali al D.Lgs. 5/2026: per gli interventi soggetti a obblighi FER è necessario determinare la quota incentivabile, senza presumere che tutta la potenza installata lo sia. Avviso ENEA.
Interventi strutturali e Sismabonus
Il Sismabonus richiede una verifica autonoma: ubicazione nelle zone ammesse, caratteristiche dell’edificio, tipologia delle opere, procedure autorizzative e asseverazioni. Le aliquote per il 2026 e il 2027 seguono la rimodulazione prevista dalla legge di bilancio; non si devono riproporre indistintamente le precedenti percentuali del 70–85%.
Il progetto strutturale e gli adempimenti fiscali devono essere coordinati prima dell’esecuzione. Non ogni riparazione di una lesione è un intervento antisismico ammesso e non ogni documento può essere prodotto tardivamente senza conseguenze. Occorre verificare anche la ripartizione temporale applicabile alle spese, tenendo conto delle modifiche intervenute dal 2024.
Bonus ristrutturazioni e Sismabonus non devono essere considerati automaticamente due plafond da sommare sullo stesso intervento: il rapporto fra opere strutturali, lavori di completamento e limite disponibile va ricostruito nel caso concreto. Legge di bilancio 2026, art. 1, comma 22, lettera b).
Bonus mobili: cosa prevedere nel 2026 e cosa non dare per acquisito nel 2027
La legge di bilancio ha esteso il Bonus mobili al 2026. La detrazione è del 50% su un massimo di 5.000 euro di spesa, con recupero teorico massimo di 2.500 euro in dieci anni. La proroga esaminata non comprende gli acquisti del 2027.
Il bonus riguarda mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati all’immobile interessato da un intervento che dia diritto all’agevolazione. Per gli acquisti nel 2026, il lavoro presupposto deve essere iniziato dal 1° gennaio 2025 e prima dell’acquisto dei beni. Se il limite è stato già utilizzato per acquisti dell’anno precedente collegati allo stesso intervento, deve essere considerato il residuo.
Per gli apparecchi soggetti a etichetta energetica, le soglie sono almeno A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori. Sono da verificare le regole specifiche per apparecchi non soggetti all’obbligo di etichetta.
Non basta una semplice tinteggiatura interna dell’appartamento per far maturare il bonus. I lavori sulle parti comuni possono consentire l’acquisto per arredare tali parti, non automaticamente l’arredo dell’abitazione privata.
Il contribuente che detrae l’arredo deve essere quello che sostiene la spesa del lavoro presupposto. I pagamenti possono avvenire con bonifico o carta di credito/debito, non in contanti o con assegni; non è obbligatorio il bonifico parlante previsto per le ristrutturazioni. Trasporto e montaggio possono concorrere al limite, se documentati e pagati correttamente. Proroga: legge n. 199/2025, art. 1, comma 22.
IVA agevolata: una verifica distinta dalla detrazione
L’IVA al 10% non si applica indistintamente a tutto ciò che viene acquistato durante un cantiere. Per manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, l’agevolazione riguarda le prestazioni ammesse e, secondo le condizioni previste, i beni forniti nell’ambito dell’intervento.
Per i “beni significativi”, come infissi, sanitari e rubinetteria, ascensori e altri beni individuati dalla normativa, una parte può rimanere soggetta all’aliquota ordinaria. Nel caso di manutenzione, l’IVA ridotta sul bene significativo si applica nei limiti della differenza fra valore complessivo della prestazione e valore del bene stesso.
Esempio semplificato: corrispettivo netto di 10.000 euro, di cui 6.000 per un bene significativo e 4.000 per il resto della prestazione. Il 10% si applica sui 4.000 euro della prestazione e su 4.000 euro del bene; sui 2.000 euro residui si applica il 22%. L’IVA totale dell’esempio è 1.240 euro, non 1.000.
Gli acquisti diretti del committente nella manutenzione e le prestazioni professionali seguono regole diverse; per queste ultime l’IVA è normalmente ordinaria quando dovuta, ferme le condizioni del regime fiscale del professionista. Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia hanno una disciplina delle forniture e degli appalti da distinguere dalla manutenzione. Il riferimento comprende la legge n. 488/1999, art. 7, il DM 29 dicembre 1999 e il DPR 633/1972, Tabella A.
ENEA, sicurezza e documenti da conservare
Per gli interventi del Bonus Casa che comportano risparmio energetico o utilizzo delle rinnovabili va verificato l’obbligo di comunicazione ENEA. Il termine ordinario indicato da ENEA è di 90 giorni dalla fine lavori; il portale è quello dell’anno in cui ricade la conclusione. La data finale deve essere documentabile e vanno considerate eventuali disposizioni transitorie del portale. Istruzioni ENEA.
La comunicazione non è richiesta indistintamente per ogni opera edilizia. Non bisogna inoltre equiparare le conseguenze di un’omissione nel Bonus Casa a quelle nell’Ecobonus: in presenza di un errore, occorre verificare tempestivamente la disciplina e gli eventuali rimedi.
Per il 2026 esiste un chiarimento operativo specifico: l’avviso ENEA del 25 giugno stabilisce che, per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno 2026, i novanta giorni decorrono dal 25 giugno. Per gli interventi iniziati prima del 4 febbraio, oppure conclusi dal 25 giugno in poi, si fa riferimento alla data dichiarata di fine lavori. È quindi necessario leggere insieme data iniziale e finale, senza applicare indistintamente una proroga a tutti i cantieri. Avviso ENEA sui termini 2026.
Prima dell’avvio vanno affrontati gli obblighi di sicurezza, compresa la notifica preliminare quando dovuta. Per i lavori che ricadono nelle relative soglie devono essere verificati anche gli obblighi sul contratto collettivo applicato e sulla congruità della manodopera. Questi controlli non devono essere rinviati alla dichiarazione fiscale.
Il fascicolo dell’intervento dovrebbe comprendere almeno:
- titolo sull’immobile ed eventuale consenso del proprietario;
- pratiche edilizie, autorizzazioni, elaborati e documenti sulla destinazione ad abitazione principale quando rilevante;
- contratto, preventivo, computo e contabilità che distinguano costi ammessi, esclusi e riferiti a bonus diversi;
- fatture, bonifici e ricevute degli altri pagamenti ammessi;
- documenti di sicurezza e notifica preliminare quando prevista;
- dichiarazioni di conformità degli impianti, asseverazioni, schede tecniche e attestati energetici necessari;
- comunicazioni ENEA e ricevute;
- delibere, riparto e certificazione dell’amministratore per le spese condominiali;
- riepilogo delle spese precedenti e delle quote attribuite ai beneficiari.
La documentazione va mantenuta per l’intero periodo di utilizzo delle rate e per i successivi termini di controllo applicabili.
Sconto in fattura, altri bonus e trasferimento dell’immobile
Per una nuova ristrutturazione ordinaria non è corretto costruire il piano finanziario dando per disponibili sconto in fattura o cessione del credito. La modalità di riferimento è la detrazione diretta; eventuali eccezioni richiedono di verificare il quadro delle opzioni, le date e le deroghe della disciplina applicabile.
Superbonus, misure per immobili colpiti da eventi sismici, acquisto di immobili ristrutturati e Sismabonus acquisti hanno regole proprie e non vanno assimilati al caso ordinario qui descritto. Anche le vecchie agevolazioni per facciate, verde e barriere architettoniche non possono essere trasferite al 2026 o al 2027 senza una specifica disposizione. Una rampa o una facciata possono comunque rientrare in un’altra misura, se ne rispettano le condizioni.
Se durante il periodo di detrazione l’immobile viene venduto o trasferito per successione, occorre esaminare il destino delle rate residue. Nel Bonus ristrutturazioni, la vendita può comportarne il trasferimento all’acquirente persona fisica salvo diverso accordo; in successione assume rilievo la detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede. Non tutte le agevolazioni seguono le stesse regole: il Bonus mobili richiede una verifica distinta.
Come impostare correttamente una ristrutturazione
Il percorso più efficace parte da un progetto verificato e da un quadro economico che separi lavori, spese tecniche, IVA e costi non agevolabili. A questo si affianca la valutazione fiscale del beneficiario: titolo, abitazione principale, capienza, reddito e spese già detratte.
Solo dopo questi passaggi è possibile stabilire quali pagamenti programmare nel 2026 e nel 2027 e stimare il recupero effettivo. Una detrazione nominale elevata non compensa un progetto inadeguato, un pagamento non documentato o un massimale già esaurito.
Lo Studio di Ingegneria Collocola Pizzolla può affiancare il committente nell’inquadramento tecnico dell’intervento, nella progettazione e negli adempimenti di competenza, coordinando la documentazione con il professionista incaricato della dichiarazione fiscale.
Stai valutando una ristrutturazione a Bernalda, Metaponto o nei comuni limitrofi? Contatta lo studio per esaminare le opere previste e impostare il percorso tecnico prima dell’avvio dei lavori.
Il contenuto riguarda il quadro normativo esaminato alla data di aggiornamento. L’applicazione delle detrazioni richiede la verifica dell’immobile, dell’intervento e della posizione fiscale del beneficiario; le disposizioni per il 2027 possono essere modificate da provvedimenti successivi.
Riferimenti normativi e documentali
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917: articoli 16-bis e 16-ter, recupero del patrimonio edilizio e limiti complessivi delle detrazioni.
- DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge n. 90/2013: articoli 14 e 16, Ecobonus, recupero edilizio, Sismabonus e Bonus mobili.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 22: aliquote 2026–2027 e proroga mobili.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 10, 54–56: limiti reddituali e rimodulazione dei bonus, da leggere con le modifiche successive.
- DPR 6 giugno 2001, n. 380: categorie e titoli degli interventi edilizi; D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei cantieri; DM 37/2008 per gli impianti.
- DM 6 agosto 2020 per requisiti Ecobonus; DM 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modifiche per le asseverazioni sismiche.
- DPR 633/1972, Tabella A; legge 488/1999, art. 7; DM 29 dicembre 1999: IVA sulle opere e beni significativi.
- ENEA: tabella Ecobonus 2026.
- ENEA: comunicazioni, termini e portali e Bonus Casa.
- ENEA: avviso del 25 giugno 2026, aggiornamento al D.Lgs. 5/2026.
- FAQ ENEA Bonus Casa, edizione 2020, consultate per i principi procedurali; le vecchie aliquote, le tecnologie allora ammesse e i riferimenti tecnici superati non descrivono il regime 2026.
