Dal 3 agosto 2026 cambiano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 modifica il D.Lgs. 199/2021 e il relativo Allegato III, introducendo quote differenti per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e ristrutturazioni dell’impianto termico.
La norma non stabilisce una percentuale unica valida per ogni lavoro. Gli obblighi dipendono dalla corretta classificazione dell’intervento e comprendono due verifiche da svolgere insieme: la copertura di una quota dei consumi energetici mediante fonti rinnovabili e l’installazione di una potenza elettrica rinnovabile minima.
Quando entrano in vigore le nuove regole?
Il D.Lgs. 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026. La nuova disciplina edilizia si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi dal 3 agosto 2026.
La data da considerare non è quella di inizio dei lavori o di installazione degli impianti, ma quella della richiesta del titolo edilizio prevista dalla disposizione. Per le pratiche a cavallo di tale data è pertanto necessario verificare puntualmente il regime applicabile.
Quali edifici sono interessati?
Il nuovo Allegato III si applica a:
- edifici di nuova costruzione;
- edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello;
- edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- edifici esistenti oggetto di ristrutturazione dell’impianto termico.
Non significa che qualsiasi manutenzione o ristrutturazione edilizia attivi automaticamente gli obblighi. Le definizioni energetiche devono essere applicate alle opere effettivamente previste.
In particolare, una ristrutturazione importante di primo livello interessa più del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico invernale e/o estivo asservito all’intero edificio. La ristrutturazione importante di secondo livello interessa invece più del 25% della superficie disperdente e può coinvolgere l’impianto.
Anche la ristrutturazione dell’impianto termico ha un significato tecnico preciso: richiede una modifica sostanziale sia del sistema di generazione sia dei sistemi di distribuzione e/o emissione. La sola sostituzione della caldaia o della pompa di calore, quindi, non costituisce automaticamente una ristrutturazione dell’intero impianto.
Le nuove percentuali di copertura da fonti rinnovabili
Gli edifici soggetti alla norma devono essere progettati e realizzati assicurando le seguenti quote minime.
| Tipologia di intervento | Acqua calda sanitaria | Somma dei consumi considerati |
|---|---|---|
| Nuova costruzione | 60% dei consumi per ACS | 60% di ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% dei consumi per ACS | 40% di ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | Non prevista come verifica autonoma | 15% di climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | Non prevista come verifica autonoma | 15% di climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
Le percentuali non indicano la quota di pannelli da installare, ma la parte dei consumi energetici previsti che deve essere coperta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il risultato dipende quindi dal fabbisogno dell’edificio, dai servizi presenti e dall’efficienza dei sistemi progettati.
La potenza elettrica minima obbligatoria
Alle percentuali di copertura si aggiunge l’obbligo di installare una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili, calcolata con la formula:
P = k × S
dove:
- P è la potenza elettrica minima, espressa in kW;
- k = 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- k = 0,025 per gli edifici esistenti;
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, cioè la proiezione al suolo della sagoma, espressa in m².
Nel calcolo di S non si considerano le pertinenze, anche se l’installazione degli impianti può essere ammessa su di esse alle condizioni previste dalla norma.
Esempio su un edificio di 100 m²
- nuova costruzione: 0,05 × 100 = 5 kW;
- edificio esistente soggetto all’obbligo: 0,025 × 100 = 2,5 kW.
La formula definisce un minimo normativo. Il corretto dimensionamento dell’impianto può richiedere una potenza superiore in base ai consumi, all’orientamento, alle superfici disponibili, alla produzione attesa e alle percentuali di copertura da conseguire.
Perché il solo fotovoltaico può non bastare?
Il rispetto della potenza elettrica minima non dimostra, da solo, il rispetto delle quote sui consumi termici. Le due condizioni devono essere verificate contemporaneamente.
Un impianto fotovoltaico produce energia elettrica, mentre le percentuali riguardano anche acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Il fotovoltaico può contribuire efficacemente se integrato, per esempio, con una pompa di calore correttamente dimensionata, ma il risultato deve emergere dal calcolo energetico dell’intero sistema.
Inoltre, gli obblighi di copertura non possono essere assolti mediante energia elettrica rinnovabile utilizzata esclusivamente per produrre calore con effetto Joule, salvo l’eccezione prevista per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
La norma stabilisce anche specifiche condizioni di installazione: gli impianti devono essere collocati nell’edificio o nelle pertinenze individuate dall’Allegato III e gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono all’assolvimento dell’obbligo.
Quali tecnologie possono essere utilizzate?
La soluzione deve essere definita in funzione dell’edificio. Possono concorrere, secondo le condizioni e i metodi di calcolo applicabili:
- impianti fotovoltaici;
- pompe di calore;
- solare termico;
- biomasse, ove ammesse e compatibili con le disposizioni sulla qualità dell’aria;
- reti efficienti di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- sistemi integrati che combinano più tecnologie.
L’obiettivo non è aggiungere a posteriori alcuni pannelli, ma progettare un sistema edificio-impianto capace di rispettare contemporaneamente prestazione energetica, quote rinnovabili, potenza elettrica minima, comfort e fattibilità economica.
Edifici pubblici: obblighi maggiorati
Per gli edifici pubblici le percentuali di copertura sono aumentate di cinque punti percentuali, mentre l’obbligo relativo alla potenza elettrica minima è incrementato del 10%.
La maggiorazione della potenza non va confusa con cinque o dieci punti percentuali aggiunti alle quote termiche: si tratta di due disposizioni distinte, da applicare ai rispettivi valori.
Eccezioni e casi di impossibilità
L’Allegato III prevede casi specifici, tra cui l’esclusione della quota termica quando l’edificio è collegato a una rete efficiente di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento che copra integralmente il relativo fabbisogno.
Per edifici sottoposti a tutela culturale o paesaggistica le disposizioni si applicano nei limiti della compatibilità con i vincoli e dopo l’acquisizione degli atti di assenso necessari. Sono inoltre esclusi gli edifici destinati a esigenze meramente temporanee, da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori, quando la temporaneità e il termine di rimozione sono espressamente riportati nel titolo.
L’eventuale impossibilità tecnica o mancata convenienza economica non può essere dichiarata in modo generico. Il progettista deve evidenziarla nella relazione energetica e dimostrare la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili. Per edifici nuovi e ristrutturazioni importanti di primo livello si applicano inoltre le verifiche compensative sulla prestazione energetica previste dall’Allegato III.
Relazione tecnica, controllo comunale e titolo edilizio
I calcoli e le verifiche devono essere inseriti nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005. La verifica del rispetto degli obblighi è effettuata dai Comuni attraverso tale relazione; la norma prevede inoltre la trasmissione di una copia al GSE per il monitoraggio.
Il tema deve quindi essere affrontato prima del deposito della pratica. L’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che l’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Cosa verificare prima di progettare l’impianto
Una verifica preliminare dovrebbe chiarire almeno:
- la categoria energetica dell’intervento;
- la data e il tipo di titolo edilizio;
- la superficie S da utilizzare nella formula della potenza;
- i consumi previsti per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento;
- la producibilità reale delle fonti rinnovabili disponibili;
- l’integrazione tra fotovoltaico, pompa di calore, accumulo e altri sistemi;
- eventuali vincoli, ombreggiamenti, limiti strutturali o condizioni antincendio;
- la presenza di disposizioni regionali o comunali più restrittive.
Solo dopo queste valutazioni è possibile scegliere una soluzione conforme e realmente conveniente, evitando sovradimensionamenti, componenti non coordinati o modifiche tardive al progetto.
Stai progettando una nuova costruzione o una ristrutturazione?
Per verificare gli obblighi applicabili e definire la soluzione energetica più adatta puoi contattare l’ing. Gennaro Collocola tramite la pagina Contattaci, scrivere a info@studiocollocola.it o telefonare al 328 570 5698.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 – Gazzetta Ufficiale;
- Articolo 29 – modifiche all’Allegato III del D.Lgs. 199/2021;
- Articolo 13 – modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021.
Contenuto informativo aggiornato al 6 agosto 2026. L’applicazione delle disposizioni richiede l’analisi del singolo intervento, del titolo edilizio e dell’eventuale normativa regionale o locale.